Sono diversi i punti che compongono l’Art. 83 del CDS. In particolare le forze dell’ordine cercano di contestare l’utilizzo dell’AUTOCARRO REGISTRATO USO PROPRIO prendendo in esame i punti 2 e 4.
PUNTO 2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l’esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
PUNTO 4. Chiunque adibisce ad USO PROPRIO un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.
Il punto 4. viene utilizzato per l’attacco all’utilizzo “dell’autocarro in modalità USO PROPRIO ma sarà proprio il punto 2. a difenderci dallo stesso Art. 83 rendendo evidente la mancanza di qualsiasi violazione: “Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.”
DEFINIZIONE DI AUTOCARRO: ART. 54 CDS
L’Art. 54 lettera d) specifica cosa s’intende per autocarro: “Veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”.
Ma il paragrafo d) non è applicabile all’AUTOCARRO USO PROPRIO. Sarà il PUNTO 2. dell’Art. 83 del CDS a liberarci da tali affermazioni. Può capitare che le forze dell’ordine facciano leva su gli Art. 54 lettera d) + Art. 83 Punto 4:
Art.83/PUNTO 4. Chiunque adibisce ad USO PROPRIO un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.
Come risposta ci si può avvalere a ragione dello stesso Art. 83 ma al punto 2:
PUNTO 2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l’esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. “Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t”.
Dato che l’autocarro leggero N1 è un veicolo avente massa complessiva a pieno carico entro e non oltre 3,5 t. la disciplina del trasporto di cose in conto proprio descritta nei PUNTI 2/4 dell’Art.83 non è applicabile all’AUTOCARRO LEGGERO”. È quindi evidente che non esiste alcuna violazione degli Art. 54 e 83 CDS.
Inoltre, una specifica nota di precisazione del Ministero degli Interni (datata 12/03/1991tuttora valida) stabilisce testualmente che “l’unica norma che non consente di ospitare su autocarri persone non addette al carico e scarico è quella relativa all’Art. 366 del regolamento di applicazione del Codice della Strada, che fa esclusivo riferimento al trasporto di merci pericolose”. Rispettando la presente nota ministeriale, in assenza di merci pericolose tra il carico del pick-up, l’unico limite al trasporto di persone su autocarro è dato dal numero di posti consentito in cabina”.